Mettiamo caso che sei riuscito a vendere una delle tue opere.
Hai trovato un accordo con l’acquirente e si può ufficializzare la vendita.
Tu sei il creatore, e quindi l’autore, delle tue opere. A vendita conclusa resteresti ancora il titolare dei diritti su quell’opera? E se il tuo acquirente, tra una decina d’anni, dovesse nuovamente vendere il tuo dipinto, guadagnando magari qualche migliaio di euro – o di più, nel caso tu dovessi diventare famoso – quali diritti potresti esercitare?
Sì, in effetti, di solito, su queste pagine affrontiamo argomenti decisamente più leggeri e più divertenti.
Di tanto in tanto, però, bisogna occuparsi anche di faccende potenzialmente più noiose, come per l’appunto del copyright dell’arte, e quindi dei diritti d’autore di dipinti, disegni, sculture, romanzi e via dicendo.
Ebbene, devi sapere che questo tema ti può toccare direttamente nel momento in cui decidi di cedere una tua opera d’arte, come per l’appunto potrebbe essere un tuo dipinto o un tuo disegno.
Ecco, per avere una risposta a queste solleticati domande devi imparare qualcosina intorno al mondo del copyright nell’arte: andiamo quindi alla scoperta dei diritti d’autore!
Diritti d’autore e titolare dei diritti d’autore nell’arte
Cos’è il copyright? Si tratta certamente di una parola che sentiamo – e leggiamo – abbastanza spesso, ma sono ben poche le persone che sanno davvero di cosa si tratta.
In realtà, copyright è un termine usato nei Paesi dove viene applicato il cosiddetto “common law”: nella legislazione italiana si dovrebbe dunque parlare propriamente di diritti d’autore.
Cosa sono quindi i diritti d’autore? Si tratta di un istituto giuridico volto a tutelare le opere di carattere creativo.
Quali sono le opere di carattere creativo?
Il problema, adesso, è quindi capire quali sono le opere di carattere creativo. E qui, in effetti, si potrebbe davvero spaziare all’infinito.
Ci soccorre per l’articolo 1 della Legge sul diritto d’autore, che ci spiega come possono essere tutelate dalle norme tutte le opere di letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia in quanto opere di ingegno di carattere creativo.
L’articolo 1 recita quanto segue:
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Si capisce quindi che sì, anche il tuo dipinto può godere della tutela del diritto d’autore: ogni opera frutto di un processo creativo, anche minimale, può essere considerata come opera di carattere creativo.
Il titolare dei diritti
Nella nostra legislazione esistono quindi i diritti d’autore, come esiste il titolare di tali diritti. Chi è mai costui?
Nel caso dei tuoi dipinti e disegni, salvo casi eccezionali che vedremo poi, sei tu.
A confermarlo è l’articolo 8 della legge di cui sopra, il quale ci dice che «È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa».
Non serve avere alcun brevetto: per poter ottenere il diritto d’autore sulle proprie opere è sufficiente poter dimostrare di esserne gli autori.
Il deposito per dimostrare la paternità dell’opera non è obbligatorio ma, oltre un certo limite, è consigliabile. In Italia questo ruolo è assunto dalla SIAE, della quale avevamo parlato brevemente nell’articolo in cui spiegavamo come vendere i propri dipinti senza evadere le tasse.
Non ci resta, ora, che vedere nel concreto cosa accade ai nostri diritti d’autore nel momento in cui cediamo le nostre opere.
Vendendo i nostri dipinti cediamo anche la nostra paternità e i relativi diritti?
Copyright: cosa succede se vendi un dipinto?
L’evoluzione del mercato dell’arte ha portato anche le opere d’arte a essere trattate, da un certo punto di vista, come dei beni che circolano seguendo le logiche del mercato. Nel caso delle opere figurative e plastiche, l’assimilazione dell’opera a un bene qualsiasi risulta però difficile: nella maggior parte dei casi si tratta infatti di esemplari unici.
Ecco allora che il supporto materiale dell’opera non è solo il mezzo per comunicare il lavoro creativo (come potrebbero essere per esempio un libro o un disco), costituisce l’opera stessa.
Vendere un dipinto significa vendere un pezzo unico. Un romanziere può vendere tantissimi libri della medesima opera, il pittore non ha invece questa possibilità. Vendendo l’opera, però, l’artista non cede automaticamente anche i diritti d’autore. La cessione dell’opera, di per sé, non comporta quindi il trasferimento dei diritti d’autore, i quali normalmente restano in capo all’artista stesso.
Va detto che, negli anni, questo sdoppiarsi tra proprietà dell’opera e proprietà dei diritti d’autore ha creato parecchi problemi per venditori, galleristi e acquirenti delle opere creative poco attenti. Non si contano per esempio i casi di mostre organizzate con il permesso del proprietario delle opere artistiche, ma senza il consenso del titolare dei diritti d’autore, come anche promozioni, restaurazioni e utilizzi che l’autore non ha esplicitamente permesso.
Vendendo un’opera non si cedono i diritti d’autore
Nel momento in cui si vende un’opera, dunque, non si cedono anche i diritti d’autore.
Di più: stando a quanto sottolineato dall’articolo 109 della legge sui diritti d’autore, la vendita dell’esemplare unico non comporta la cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera, né i diritti di utilizzazione economica della stessa. Si capisce quindi che l’autore, finché titolare dei diritti, avrà dei diritti (ci scusiamo per l’inevitabile ripetizione) sulle vendite successive dell’opera.
A chiarire questo punto è l’articolo 147, che ricorda come il diritto dell’autore sulle vendite successive sia inalienabile, e come abbia una durata di 70 anni dopo la morte dell’autore stesso. L’articolo 144 sottolinea che l’autore ha il diritto a percepire un compenso su ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera, compenso che diventa importante tanto più l’artista diventa famoso nel tempo. Potenzialmente, un tuo dipinto venduto oggi per poche centinaia di euro potrebbe, in futuro, valere centinaia di migliaia di euro, o ancora di più.
Questo diritto si applica a partire dai tre anni dalla prima cessione, e solo nel momento in cui il prezzo di vendita non è inferiore ai 3.000 euro. A quanto ammonta il compenso per l’autore? Si parla del 4% per opere vendute a meno di 50mila euro, del 3% fino ai 200 mila euro, dell’1% fino a 350 mila euro, e via dicendo.
Diritti d’autore e accordi particolari
Esistono dei casi del tutto particolari in cui alcuni diritti d’autore vengono ceduti dall’artista, a tempo determinato o per sempre.
In alcuni casi, per esempio, si potrebbe vendere un disegno a un marchio – per esempio a un creatore di agende decorate – impegnandosi a non ricreare quel medesimo design o oggetto per 5 anni a partire dalla firma del contratto. In altri casi, invece, l’artista decide di vendere tutti i diritti d’autore all’acquirente: in quel caso, quest’ultimo potrà fare qualsiasi cosa con l’opera acquistata, senza riferire alcunché all’artista.
Hai capito come funziona il copyright nel mondo dell’arte?
Per maggior informazioni ti consigliamo di leggere il testo originale della Legge sul Diritto d’Autore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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